TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 25.
(Integrazione di emolumenti per assegni e contratti di ricerca).

Art. 28.
(Integrazione di emolumenti per assegni e contratti di ricerca).

      1. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

      Identico.